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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2006;

            rilevata l'esigenza che il Parlamento sia chiamato a svolgere un ruolo più attivo e significativo sia nella fase di creazione delle norme comunitarie, sia in quella della loro attuazione all'interno del diritto nazionale;

            ritenuto, in particolare, necessario che nella fase ascendente siano concretamente attuati i meccanismi che consentono ai Parlamenti nazionali di incidere in modo efficace e significativo nella elaborazione della normativa comunitaria;

            rilevata, altresì, con riferimento alla fase discendente, l'opportunità di definire apposite procedure che consentano di accrescere il ruolo del Parlamento in sede di attuazione della disciplina comunitaria con uno specifico coinvolgimento delle Commissioni permanenti,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
APPROVATI DALLA I COMMISSIONE

ART. 1.

        Al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti parole: 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

        Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

        Al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti parole: 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

        Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre

 

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2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

ART. 8.

        Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

        Art. 8-bis. - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i princìpi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto; prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare affettività ai princìpi di cui all'articolo 11 della direttiva;

            b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo.

        Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

        Art. 8-bis. - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio direttivo: a) prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già sul territorio dello Stato italiano.


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

 

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                I) in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), recante i principi ed i criteri direttivi di delega che regolano l'adozione delle disposizioni sanzionatorie, la cui emanazione sia ritenuta necessaria per punire le infrazioni di disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie inserite negli allegati alla legge comunitaria:

                    a) condivise le scelte di adottare la natura dell'interesse leso come criterio per la individuazione della sfera della illiceità penale rispetto a quella della illiceità amministrativa, riservando la tutela penale ai soli interessi costituzionalmente protetti, di salvaguardare la normativa penale vigente e di prevedere soglie minime e massime per le pene detentive (fino a tre anni) e per quelle pecuniarie (da 150 a 150.000 euro) e per le sanzioni amministrative pecuniarie (da 150 a 150.000 euro);

                    b) richiamato il diverso il regime giuridico dei delitti e delle contravvenzioni (si pensi, ad esempio, alla inammissibilità del tentativo per le contravvenzioni od alla minore durata del termine minimo di prescrizione delle contravvenzioni rispetto a quello dei delitti), non appare adeguata alla gravità dei fatti puniti la configurazione esclusivamente come contravvenzioni delle infrazioni delle disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi anche quando esse siano lesive di interessi costituzionalmente protetti, quali, ad esempio, il diritto alla salute, sembrando,invece, coerente con il sistema penale vigente distinguere le ipotesi di reato di danno da quelle di pericolo, prevedendo che le prime siano punite come delitti e le seconde come contravvenzioni;

                    c) ritenuto opportuno prevedere la pena detentiva congiunta con quella pecuniaria qualora all'interesse costituzionalmente protetto sia recato un danno di particolare gravità;

                    d) espressa una forte perplessità per la mancanza di criteri, come potrebbe essere quello della gravità del reato, che regolino il principio che attribuisce al legislatore delegato il potere di prevedere, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, le pene alternative previste per i reati di competenza del giudice di pace, trasferendone conseguentemente a questi la competenza, ritenendo che sarebbe opportuno prevedere tale possibilità solo nel caso delle ipotesi contravvenzionali;

                    e) sottolineata l'opportunità di prevedere, almeno per le sole fattispecie delittuose, la possibilità di applicare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che consente di punire con sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive l'ente in relazione ai reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti;

 

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                    f) ritenuto, pertanto, che il sistema sanzionatorio che potrebbe essere adottato per punire le violazioni di disposizioni contenute in decreti legislativi attuativi delle direttive individuate dagli allegati potrebbe essere il seguente:

                        1) applicabilità al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti;

                        2) riserva della tutela penale per i soli interessi costituzionalmente riconosciuti;

                        3) previsione di soglie minime e massime per le pene detentive (fino a tre anni) e per quelle pecuniarie (da 150 a 150.000 euro) e per le sanzioni amministrative pecuniarie (da 150 a 150.000 euro);

                        4) distinzione tra delitti e contravvenzioni in base al criterio della offensività della condotta, prevedendo i delitti per le ipotesi di danno e le contravvenzioni per le ipotesi di messa in pericolo del bene;

                        5) previsione della pena detentiva congiunta con la pecuniaria per i delitti che rechino un danno di particolare gravità;

                        6) possibilità di prevedere le sole pene alternative previste dalla legislazione vigente in materia di competenza penale del giudice di pace solo per le ipotesi contravvenzionali e conseguente conferimento della competenza a tale giudice;

                        7) possibilità di prevedere anche la responsabilità amministrativa degli enti per le fattispecie delittuose;

                II) in riferimento all'articolo 7 volto ad individuare i princìpi fondamentali in base ai quali informare l'esercizio, da parte delle regioni e delle province autonome, dell'attività legislativa nelle materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione:

                    a) rilevato che il comma 3 rinvia, per la definizione dei principi fondamentali in materia di professioni, a quelli individuati dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), il quale tuttavia già qualifica espressamente tali principi quali principi fondamentali in materia di professioni;

                III) in riferimento all'articolo 11, comma 1, recante disposizioni in materia di violazioni relative all'identificazione e classificazione delle carcasse bovine presso gli stabilimenti di macellazione, di cui all'articolo 3 della legge n. 213 del 1997:

                    a) rilevato come la più puntuale previsione delle tipologie degli illeciti, unitamente alla distizione soggettiva in tema di ascrivibilità al titolare dello stabilimento ovvero al tecnico classificatore, contribuisca a rendere più rigoroso e coerente l'impianto sanzionatorio vigente;

 

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                    b) espresse perplessità sulle disposizioni abrogative di cui ai commi 3 e 4, considerato che:

                        1) la prima, relativa all'abrogazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, sembrerebbe dettata dalla nuova formulazione dell'articolo 3 della legge 213 del 1997, non recante più esplicitamente detta abrogazione, tuttavia essa appare impropria in quanto gli effetti abrogativi sono immediati e permanenti e non sarebbe in alcun modo ipotizzabile alcuna reviviscenza;

                        2) la seconda, relativa all'abrogazione dell'articolo 4 della legge 213/1997, contenente meramente la clausola dell'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, essa appare allo stesso modo impropria non essendo in alcun modo ipotizzabile una retrodatazione della novella intervenuta;

                IV) in riferimento all'articolo 15, recante disposizioni in materia di alimenti per animali e diretto a conferire al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, nonché a modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia di alimentazione animale;

            rilevata l'assenza dei principi e criteri direttivi prescritti dall'articolo 76, comma 2 della Costituzione, essendo espressa in tale articolo una soltanto una mera finalità,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 7, sia soppresso il comma 3;

            b) all'articolo 11, siano soppressi i commi 3 e 4;

            c) sia abrogato l'articolo 15;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Commissione di merito valuti l'opportunità di modificare i principi e criteri direttivi in materia sanzionatoria secondo quanto indicato nella parte motiva della relazione.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA II COMMISSIONE

ART. 7.

        Sopprimere il comma 3.

 

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ART. 11.

        Sopprimere il comma 3.

        Sopprimere il comma 4.

ART. 15.

        Sopprimerlo.

        


RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            premesso che:

                l'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005 impone l'obbligo alla relazione al disegno di legge comunitaria di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione;

 

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                dalla relazione illustrativa al presente disegno di legge risulta che tra le procedure di infrazione ufficialmente aperte nei confronti del Governo italiano ve ne è una che riguarda il ministero della difesa (n. 1999/4239);

                la Commissione europea con tale procedura ha contestato al Governo italiano la non conformità al principio comunitario di non discriminazione in base al sesso nell'accesso al lavoro del sistema di reclutamento del personale femminile nelle Forze armate per «aliquote d'ingresso» definite annualmente;

            valutata pertanto positivamente la disposizione di cui all'articolo 26 della legge n. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005) che, al fine di superare la questione oggetto della citata procedura, ha stabilito che il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, possa prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di ciascuna Forza armata;

            ravvisata comunque l'esigenza che il Ministro della difesa si attenga ad una puntuale applicazione della citata disposizione, stabilendo limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile esclusivamente in presenza delle motivate esigenze richiamate dalla disposizione stessa,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria 2006 (A.C. n. 1042);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                all'attuazione di alcune delle direttive incluse negli elenchi allegati le amministrazioni competenti non potranno far fronte esclusivamente avvalendosi delle ordinarie risorse già previste a legislazione vigente;

                a tale fine, opportunamente la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, consente l'utilizzo del fondo di rotazione delle politiche comunitarie per far fronte ad eventuali spese derivanti dall'attuazione delle direttive alla cui copertura non si può provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate;

                la misura di 50 milioni di euro quale limite di utilizzo del fondo risulta coerente con quanto avvenuto negli scorsi anni e con gli elementi di informazione forniti dalle amministrazioni competenti;

 

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                appare comunque necessario che all'attuazione delle medesime direttive si provveda per via legislativa e che i relativi schemi di decreti legislativi siano corredati dalla relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di consentire una puntuale verifica della sostenibilità finanziaria delle disposizioni ivi previste;

            considerato che:

                appare opportuno acquisire informazioni puntuali sulle procedure di infrazione che riguardano il nostro Paese, in quanto suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica, nonché sulle iniziative adottate allo scopo di rispondere ai rilievi avanzati dalle autorità comunitarie;

                appare altresì opportuno assicurare al Parlamento una informazione aggiornata e puntuale sui flussi finanziari con l'Unione europea e sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria;

            rilevato che:

                il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, è già previsto dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Tale articolo reca, peraltro, principi e criteri direttivi puntuali, nonché un'apposita clausola di invarianza finanziaria, che mancano invece nel testo del disegno di legge in esame,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        nel presupposto che gli eventuali oneri che dovessero manifestarsi nell'attuazione delle direttive, eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti, siano contenuti entro il limite di spesa, indicato alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, di 50 milioni di euro;

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, al comma 4, sostituire le parole: «oneri finanziari» con le seguenti: «conseguenze finanziarie» e aggiungere in fine il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2004/37/CE, 2005/14/CE, 2005/32/CE, 2005/33/CE, 2005/35/CE, 2005/47/CE, 2005/55/CE, 2005/56/CE, 2005/61/CE, 2005/62/CE, 2005/65/CE, 2005/71/CE, 2005/81/CE, 2005/85/CE e 2005/94/CE»;

            all'Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/71/CE;

 

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            all'Allegato A, sopprimere le direttive 2004/37/CE, 2005/33/CE, 2005/47/CE, 2005/56/CE, 2005/61/CE, 2005/62/CE, 2005/71/CE, 2005/81/CE, 2005/85/CE e 2005/94/CE ed inserirle nell'Allegato B;

            all'Allegato C, sopprimere la direttiva 2005/55/CE ed inserirla nell'Allegato B;

            dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

        «Art. 18-bis. - (Relazione al Parlamento sulle sentenze e sulle procedure di contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente l'elenco delle procedure di infrazione avviate ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato e dei procedimenti di esame di aiuti di Stato avviati, ai sensi degli articoli 87-88, dalla Commissione europea, nei confronti dell'Italia.
        2. Nella relazione di cui al comma 1 devono essere inserite:

            informazioni sintetiche sull'oggetto del procedimento e sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

            informazioni aggiornate sullo stadio di ciascuna procedura con indicazione delle date presunte per ulteriori sviluppi e fasi procedurali;

            puntuali informazioni sulle attività svolte, le iniziative adottate e gli orientamenti che il Governo ovvero gli enti territoriali competenti hanno assunto o intendono assumere in ciascun procedimento al fine di illustrare e sostenere la propria posizione;

            una sintesi del dispositivo delle sentenze eventualmente adottate;

            elementi di valutazione sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle pronunce definitive adottate in esito a ciascuna procedura dalle competenti istituzioni europee.

        Art. 18-ter. - (Relazione al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi al Parlamento una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportate la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche interessate»;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 9, i cui contenuti appaiono largamente trasfusi nelle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 223 del 2006.

 

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RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            rilevata, in generale, l'esigenza che il Governo assuma tutte le iniziative utili a migliorare il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento delle direttive comunitarie, il quale risulta attualmente ancora il più basso tra gli Stati membri, anche al fine di evitare l'avvio di ulteriori procedimenti di infrazione nei confronti dell'Italia;

            evidenziata, al contempo, la necessità di assicurare che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia assicurato in termini tali da minimizzare gli appesantimenti burocratici e i maggiori oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese;

            considerata l'opportunità di coordinare il contenuto del disegno di legge, che prevede, l'inserimento, nell'allegato A, comprendente le direttive per le quali non è previsto il parere parlamentare, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, con il dettato della legge n. 262 del 2005, la quale prevede, all'articolo 12, una specifica disposizione di delega, con la previsione dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

            rilevato come la direttiva 2005/14/CE, che modifica precedenti direttive in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, inserita nell'allegato B del disegno di legge in esame, è già contemplata dalla legge n. 29 del 2006, legge comunitaria 2005, all'allegato B;

            sottolineata l'esigenza di recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/106/CE, che modifica la direttiva 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, il cui termine di recepimento è scaduto il 30 giugno 2005;

            rilevata inoltre l'opportunità di dare attuazione alla direttiva 2005/19/CE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, il cui termine di recepimento è scaduto il 1o gennaio 2006;

            ribadita altresì l'esigenza di recepire la direttiva 2004/79/CE, in materia di fiscalità, per la quale si prevede l'attuazione in via amministrativa,

 

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            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il contenuto del disegno di legge, che prevede, l'inserimento, nell'allegato A, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, con il dettato della legge n. 262 del 2005, la quale contempla, all'articolo 12, una specifica disposizione di delega in materia.


RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2006,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            considerato positivamente che il disegno di legge prevede, agli allegati A e C, il recepimento di talune direttive comunitarie in materia di tutela ambientale e di disciplina degli appalti pubblici,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'elenco delle direttive di cui all'allegato C, da recepire in via amministrativa, con la direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6 giugno 2006, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso

 

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tecnico, dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE, concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas, atteso che il disegno di legge in esame prevede proprio l'attuazione della citata direttiva 2005/55/CE e che il relativo termine di attuazione nell'ordinamento interno verrà in scadenza a breve.

EMENDAMENTI APPROVATI DALL'VIII COMMISSIONE

ART. 1.

        Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente voce: 2005/33/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
        Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato «B», inserire la seguente voce: 2005/33/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

        Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente voce: 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
        Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato B, inserire la seguente voce: 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.


RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            rilevato positivamente che il disegno di legge dispone il recepimento con lo strumento del decreto legislativo, nell'ambito dell'elenco

 

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recato dall'allegato A, della direttiva n. 66 del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore;

            ritenuta inoltre opportuna l'inserzione delle direttive n. 35 del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, e n. 65 del 26 ottobre 2005, in materia di miglioramento della sicurezza dei porti, nell'elenco di cui all'allegato B, che si traduce nell'obbligo di trasmissione dei relativi schemi normativi alle competenti Commissioni parlamentari prima di procedere all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione;

            considerato infine eccessivo il numero complessivo di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per violazione del diritto comunitario e per mancata trasposizione delle direttive, con particolare riferimento alle 35 procedure specificamente riferite ad atti normativi comunitari concernenti il settore dei trasporti e delle comunicazioni, e ritenuto quindi necessario sia intrapreso ogni sforzo volto a ridurre il più possibile tale volume di contenzioso con gli organismi comunitari,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            rilevato che la legge comunitaria ha mostrato in questi anni la propria validità quale strumento per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con potenzialità che dovrebbero essere oggetto di ulteriore valorizzazione;

            osservato che il disegno di legge comunitaria per il 2006 nel suo insieme coinvolge in maniera limitata materie di competenza e di interesse della X Commissione,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1042 (legge comunitaria per il 2006);

            valutato positivamente il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della Direttiva 2004/37/CE recante Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e della Direttiva 2005/47/CE recante Accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili;

            considerato che, con riferimento all'applicazione di tali atti comunitari, l'articolo 7 individua i princìpi fondamentali che le regioni e province autonome sono chiamate a rispettare nell'esercizio della propria competenza normativa, al fine di garantire uniformità a livello nazionale delle disposizioni di tutela della sicurezza del lavoro, con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori, e di consentire alle regioni e province autonome di introdurre limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato;

            rilevato che la disciplina della sicurezza del lavoro, in quanto diretta espressione di diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione, richiede nei suoi tratti essenziali un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, onde evitare il rischio di una eccessiva differenziazione sulla materia,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTI APPROVATI DALL'XI COMMISSIONE

ART. 1.

        Al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti parole: 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
        Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere le seguenti parole: 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

 

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ART. 7.

        Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di introdurre, inserire le seguenti: laddove la situazione lo renda necessario.

        Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: più severi di con le seguenti: ulteriori rispetto a.


RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»;

            valutati favorevolmente gli interventi normativi contenuti nel disegno di legge comunitaria relativi gli aspetti di competenza della Commissione;

            considerato tuttavia che l'articolo 9, nel modificare la normativa in materia di acquisizione a titolo di successione della partecipazione in una società titolare di farmacia privata, si sovrappone ad alcune disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani) che hanno abrogato, tra l'altro, i commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, oggetto invece di un diverso intervento di cui all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito i profili di compatibilità tra l'articolo 9 del disegno di legge comunitaria e le disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani) che incidono sulla medesima materia, in modo da evitare ingiustificate disparità di trattamento tra eredi di titolari singoli ed eredi di titolari di partecipazioni in società.

 

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RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge n. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con gli emendamenti approvati.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE

ART. 1.

        All'allegato A, di cui al comma 1, sopprimere la seguente voce: 2005/91 /CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole.

ART. 14.

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al comma 1, in base ai seguenti criteri direttivi:

            a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia molti, sia ventilati, gli zolfi ramati ed il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II B del Regolamento (CEE) n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, ed i prodotti elencati nell'allegato 2 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia;

            b) demandare ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.

 

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ART. 17.

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio d'oliva e di olive da tavola.

        Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        3-bis. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al citato regolamento (CE) n. 865/2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, di attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, dopo le parole: «quantità nominali unitarie seguenti espressi in litri» inserire il seguente numero: «0.05».

 

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